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GIORNATA DEL TERRITORIO. SEMPLIFICAZIONI E NOVITÀ LEGISLATIVE (CIA, SCIA, DIA, ECC.). CONVEGNO

Venerdì 3 dicembre 2010   ore 15.00-19.00
Telecittà Studios, San Giusto Canavese
(uscita San Giorgio C.se Autostrada A5)
 
 
Le semplificazioni normative recentemente introdotte stanno cambiando profondamente le procedure edilizie. In particolare la Scia (segnalazione certificata d'inizio attività), varata dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, è applicabile anche all'edilizia e a tutti gli interventi di costruzione prima assoggettati a Dia: manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti, ristrutturazioni edilizie "leggere", mentre non si applica agli interventi edilizi rilevanti soggetti ancora a permesso di costruire e Super-dia.

Le semplificazioni, se da un lato presentano innegabili vantaggi, dall'altro danno ancora luogo a dubbi interpretativi, soprattutto per il suo coordinamento con quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia e dalle leggi regionali. In tale logica vanno lette le iniziative della Regione Piemonte per riformare la legge 20 (Piano Casa) e per aggiornare la legge urbanistica regionale.

Nel convegno il tema viene affrontato dai rappresentanti delle professioni e delle pubbliche amministrazioni, per dar luogo a un confronto sia sui contenuti tecnici, sia sui ruoli di responsabilità assunti dai professionisti in presenza di interpretazioni normative in continua evoluzione. 


Programma

ore 15.00 
Registrazione partecipanti


Saluti
Gianni Cavallero, Presidente Federazione interregionale Ordini Architetti Piemonte e R.A. Valle d'Aosta
Andrea Gianasso, Presidente Federazione Ordini Ingegneri Piemonte e Valle d'Aosta
Ugo Cavallera, Assessore per l'urbanistica della Regione Piemonte

Ore 15.30-17.30
Relazioni
Riccardo Bedrone, Presidente OAT
Remo Vaudano, Presidente OIT
Ilario Tesio, Presidente Collegio Geometri
Nuove normative e attività professionale


Livio Dezzani, direttore programmazione strategica, politiche territoriali e edilizia della Regione Piemonte
La Regione Piemonte per la ripresa a fianco dei Comuni e dei professionisti

Gianfranco Fiora, dirigente Servizio Urbanistica della Provincia di Torino
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino


Luisa Papotti, Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola
Le autorizzazioni "paesistico-ambientali" e la tutela del territorio

Livio Mandrile, dirigente settore servizi per l'edilizia e l'urbanistica della Città di Torino
Il sistema informativo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE)

Francesco Lisa, dirigente edilizia e urbanistica Comune di Chivasso
Dia, cia, scia, art. 6 DPR 380


Claudio Vivani, avvocato
Recenti novità normative in materia di titoli abilitativi in edilizia e paesaggio


Ore 17.30
Interventi e dibattito


Ore 19.00 
Chiusura lavori e aperitivo



Scarica il flyer dal box Link e Allegati.

25/11/10
 
 
 
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SCIA, I PROGETTISTI CHIEDONO UNA LEGGE COORDINATA COL TESTO UNICO

Gli operatori lamentano interpretazioni incerte e dubbi irrisolti, Chinè: 'la Dia non funziona, largo alle semplificazioni'

di Paola Mammarella

20/10/2010 - Riscrivere il testo legislativo sulla Scia per coordinarlo al Testo Unico dell'edilizia . È la richiesta avanzata dai progettisti a Giuseppe Chiné, capo ufficio legislativo del ministero per la Semplificazione, intervenuto a Roma ad una conferenza dell'Ordine degli architetti per fornire interpretazioni normative univoche sul funzionamento della segnalazione certificata di inizio attività.
Il bisogno di chiarezza è stato formulato dal Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori anche in due lettere indirizzate al ministero per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione. L'ordine, oltre alle posizioni disomogenee sul territorio italiano, ha lamentato le incertezze degli operatori professionali, che temono di assumersi responsabilità in presenza di interpretazioni normative in continua evoluzione.

Secondo Paolo Stella Richter, docente di diritto amministrativo alla Luiss di Roma, la nota con cui il Ministero della Semplificazione ha chiarito che la Scia sostituisce la Dia in edilizia sarebbe contraddittoria. L'incertezza riguarderebbe anche la natura della Scia, che potrebbe essere classificata come titolo abilitativo o provvedimento. A confondere ulteriormente il panorama c'è il fatto che il Dpr 380/2001 resta in vigore, potendo essere modificato solo dal legislatore e non dal Ministero.

Di parere opposto Giuseppe Chiné, per il quale le semplificazioni introdotte mirano a migliorare le condizioni lavorative dei progettisti e a rilanciare il mercato dell'edilizia alla luce del cattivo funzionamento della Dia.

Situazione attuale
Dopo i dubbi sulla possibile applicazione della Scia all'edilizia e le differenti posizioni assunte dagli Enti Locali, il Ministero per la Semplificazione Normativa è intervenuto con una circolare in cui ha ribadito la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata in luogo della Dia anche per i lavori edili.

Difficoltà evidenziate
Fin da subito l'Ance ha messo in luce il mancato coordinamento con il Testo Unico dell'edilizia, in particolare con gli articoli 22 e 23 sulla Dia, e con le norme regionali. Problema che per il Ministero si risolve con la sostituzione automatica tranne che in casi particolari. La sostituzione non è infatti ammessa nel caso di Dia utilizzata in alternativa al permesso di costruire (Super-Dia).

Un'altra fonte di incertezza, rappresentata dall'applicabilità agli immobili vincolati, per i quali era stata ipotizzata l'impossibilità di presentare la Scia e il conseguente ritorno al permesso di costruire, è stata risolta attribuendo l'onere di allegare alla segnalazione lo specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

Dubbi irrisolti
Permangono però alcuni dubbi di ordine operativo, evidenziati dalla nota interpretativa dell'Ance. Come la possibilità di convocare la conferenza di servizi nel caso in cui l'intervento da sottoporre a Dia sia soggetto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale.

Un altro problema è rappresentato dal coordinamento con le norme regionali. Le Regioni nell'immediato potrebbero adottare delle proprie linee guida per precisare gli aspetti critici e fornire le indicazioni necessarie per l'applicazione della SCIA e successivamente adottare nuove leggi regionali, ove necessario.


Da edilportale.com

25/10/10
 
 
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Tra amministrazioni, tecnici e stampa sono sempre più numerosi i pareri a favore dell'effettiva applicabilità della SCIA all'edilizia. Permangono incertezze sull'integrazione con la normativa del DPR 380/2001 (ruolo dello sportello unico per l'edilizia, sistema sanzionatorio, ecc.) e sull'iter delle Dia presentate dopo l'entrata in vigore della manovra finanziaria che ha istituito la Scia.


Il sito Edilportale.com tenta la formulazione di un primo vademecum applicativo:

SCIA, UN VADEMECUM PER I PROGETTISTI
Del 22 settembre 2010

Valutazioni preliminari
Come primo passo il progettista deve accertarsi che l'intervento non rientri nei casi di:

  • edilizia libera, come manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per l'esercizio dell'attività agricola, serre mobili;
  • interventi soggetti a comunicazione, come manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di aree ludiche e arredo di aree pertinenziali;
  • interventi soggetti a permesso di costruire, come nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.
La Scia non sostituisce neanche la Super-Dia, prevista dall'articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell'edilizia. Fanno capo a questa disciplina gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire:

  • ristrutturazione che porti a un edificio diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, mutamenti di volume, sagoma, prospetti o, limitatamente ai centri storici, della destinazione d'uso;
  • nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi;
  • nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
In questi casi la sostituzione della Dia con la Scia non è automatica, ma si deve continuare ad usare la vecchia procedura. Valgono le stesse considerazioni per le leggi regionali che, prima dell'entrata in vigore della manovra, hanno deciso il ricorso alla Dia in alternativa al permesso di costruire per alcuni interventi.

In secondo luogo è necessario valutare l'esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale gravante sull'immobile su cui si intende intervenire, in presenza del quale si potrà usare la Scia solo allegando il parere positivo della Soprintendenza. La Scia, infatti, non può sostituire i nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ma deve accompagnarsi ad essi.

Applicazione della Scia
Negli altri casi è possibile presentare la Scia, senza ulteriori oneri, al Comune in cui si trova l'immobile e iniziare i lavori nello stesso giorno. La segnalazione deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione, che ha 60 giorni di tempo per fermare i lavori in presenza di carenza dei requisiti. Il limite di tempo si allunga in caso di rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica. I pareri degli organi o degli enti appositi sono sostituiti dalle autocertificazioni. In presenza di dichiarazioni false o mendaci l'Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.

La Scia si applica quindi a:
- restauro e risanamento conservativo come consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi, inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari per l'utilizzo dell'immobile;
- ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano anche le demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e sagoma;
- varianti al permesso di costruire per opere che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazione d'uso e categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le prescrizioni del permesso di costruire.

I casi incerti
Secondo la nota esplicativa dei giorni scorsi, alle Dia già presentate si applica la normativa vigente in quel momento, salva la possibilità per il privato di avvalersi del nuovo strumento presentando una Scia per il medesimo intervento. Sappiamo però che alcuni comuni hanno continuato ad accettare la Dia, dando luogo a due procedure parallele. Applicando alla lettera la nota, potrebbero non essere valide le Dia presentate dopo l'entrata in vigore della manovra i cui lavori, decorsi i 30 giorni previsti dalla vecchia normativa, sono già in corso.


Per ulteriori approfondimenti, di orientamento contrastante, vedi anche:
Parere dell'Avvocatura di Roma, 21 settembre 2010
Parere dell'ANCI Toscana, 17 settembre 2010
Parere dell'ANCI Toscana, 27 settembre 2010


07/10/10
 
 
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LA S.C.I.A. SI APPLICA ANCHE ALL'EDILIZIA

La Scia (segnalazione certificata d'inizio attività), prevista dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, si applica anche all'edilizia e a tutti gli interventi di costruzione prima assoggettati a Dia: quindi alle manutenzioni straordinarie, a restauri e risanamenti, alle ristrutturazioni edilizie "leggere". Non si applica invece agli interventi edilizi rilevanti soggetti ancora a permesso di costruire e Super-dia.

Questi in sintesi i primi chiarimenti pervenuti dal Ministero per la semplificazione normativa, ed espressi sotto forma di una nota esplicativa inviata il 16/9/2010 in risposta ai quesiti posti dalla Regione Lombardia.

L'introduzione della Scia dà infatti luogo a dubbi interpretativi, soprattutto per il suo coordinamento con quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia. Ora la nota chiarisce che "la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quello della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi".

Ulteriore chiarimento riguarda il caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, per i quali si stabilisce che "in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onore di acquisizione ed allegazione della segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto (...) non può essere sostituito dalla Scia".


Scarica il testo completo della nota ministeriale.


24/9/2010

 
 
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LA SCIA NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITÀ
La Scia (segnalazione certificata d'inizio attività), introdotta nella recente manovra finanziaria, porterà un'ulteriore semplificazione delle procedure edilizie, consentendo di avviare subito i lavori.
La Dia (dichiarazione di inizio attività) è ora sostituita dalla Scia: mentre con la Dia si richiedevano 30 giorni di tempo per la verifica della documentazione prodotta, con la Scia invece l'interessato deve presentare all'amministrazione competente una semplice "segnalazione", accompagnata da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni di tecnici abilitati, nonché elaborati tecnici per consentire le necessarie verifiche. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo per effettuare controlli (ed eventualmente bloccare i lavori).

La nuova norma è già in vigore, ma presenta ancora diverse incertezze applicative per le amministrazioni, che dovranno stabilire a quali tipologie di interventi applicarle. Il testo della norma esclude esplicitamente gli immobili e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale e culturale.
La Scia dovrebbe introdurre un'accelerazione per tutte quelle opere edilizie che oggi, con la dia, devono attendere 30 giorni prima di poter essere iniziate: sarà infatti possibile depositare la documentazione in comune e dare avvio immediato ai lavori.
Benché il provvedimento possa essere immediatamente applicato, sarà necessario un periodo di assestamento durante il quale uffici pubblici, professionisti e imprenditori dovranno definire l'ambito di operatività della nuova procedura.

Il Consiglio OAT invita i colleghi ad utilizzare con cautela la nuova normativa, che assegna al progettista la piena responsabilità delle attestazioni e asseverazioni da produrre.

È opportuno inoltre sottolineare il ruolo di responsabilità e le sanzioni richiamate nel testo di legge (c.3 e c.6) per professionisti e soggetti che certificano, attestano e asseverano "stati, qualità personali e fatti" anche "sostitutivi all'acquisizione di pareri di organi preposti" (VV.FF, SPRESAL, ASL, e conformità strutturali e impiantistiche).

Il Consiglio OAT ha avviato un'indagine sull'applicazione della norma da parte dei comuni della provincia, al fine di acquisire informazioni dirette e tentare un coordinamento sulle procedure di introduzione.

Il Consiglio OAT invita i propri iscritti a segnalare i casi riscontrati durante la propria attività nei comuni della provincia per collaborare alla azione di monitoraggio che il focus group "Programmazione Urbanistica, Legge sulla Casa" ha avviato con l'intento finale di concertare con le amministrazioni, a partire dal comune di Torino, procedure ed interpretazioni omogenee (inviare le segnalazioni a architettitorino@awn.it).
 
 
 
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